Accesso agli Atti Amministrativi

“E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Data:
16 Novembre 2010

“E’ considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una Pubblica Amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

Cosa si intende per diritto di accesso

E’ il diritto degli interessati di prendere visione o di estrarre copia di documenti amministrati.

Verso chi si può far valere

Il diritto di accesso si esercita nei confronti della Pubblica Amministrazione, delle aziende autonome e speciali, degli Enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi.

Chi può farne richiesta

Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Come si esercita il diritto di accesso

Il diritto si può esercitare : In via informale tramite richiesta verbale. L’accesso in via informale avviene quando è possibile provvedere immediatamente all’esibizione del documento o alla sua riproduzione. Anche in questo caso l’ufficio deve verificare l’identità del richiedente. In via formale tramite richiesta da presentare in carta libera o a mezzo dei moduli a disposizione presso l’URP e anche sul sito Web del Comune.

A chi rivolgersi

Si può fare richiesta di accesso agli atti amministrativi o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o al Responsabile dell’Ufficio interessato ( art. 20 comma 3 del Regolamento sull’Accesso del Comune di Airola ) . Qualora la richiesta informale di accesso sia stata rivolta direttamente al responsabile del servizio interessato e questi abbia opposto un rifiuto, la richiesta può essere ripetuta per il tramite dell’URP il quale, al più presto, e comunque nel termine di 30 giorni, decide definitivamente ( art. 35 dello Statuto della Città di Airola ).

{phocadownload view=file|id=4|target=s}

Atti sottratti all’accesso

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni legislative (ad esempio Codice Privacy)o i regolamenti dichiarino segreti, riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. L’art. 24 della legge n. 241/90, nel nuovo testo introdotto dalla legge n. 15/2005, riporta in maniera analitica i casi di esclusione dal diritto di accesso; in genere si tratta di documenti la cui diffusione può arrecare pregiudizio o a privati o alla stessa pubblica amministrazione. Qui si evidenzia che non sono ammissibili richieste di accesso preordinate a un controllo generalizzato o che siano prive di adeguata motivazione. Quando le ragioni che lo impediscono siano temporanee, l’accesso può essere differito ad un momento successivo.

Rimedi offerti dall’ordinamento contro il silenzio rifiuto o i provvedimenti che negano l’accesso

Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In questo caso, o nel caso di rifiuto esplicito, ovvero di differimento che si ritiene ingiustificato, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o al Difensore Civico competente per territorio.

Pagamenti

  • Per la visione nessuna spesa viene posta a carico del richiedente
  • Per il rilascio di copie fanno carico al richiedente i costi di riproduzione e quelle eventuali per imposta di bollo e diritti
  • L’imposta di bollo è dovuta, salvo le esenzioni di legge, quando si fa richiesta di documenti in copia conforme all’originale

La legge n. 15 dell’ 11 febbraio 2005, sulla base della esperienza maturata in circa 15 anni, ha rimodulato il diritto di accesso ai documenti amministrativi ribadendone la rilevanza come principio generale che attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale nel rispetto della nostra Costituzione. Nel nostro Comune già da tempo, e fin dal 1997, è stato adottato il Regolamento in materia di diritto di accesso che al più presto sarà adeguato alle modifiche introdotte dalla legge 15/2005.

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2020, 18:12