Tributi e Tariffe

Tari La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani.

Tari

La Tari è la tassa rifiuti per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani.

Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Tariffe e avvisi di pagamento

I contribuenti che non dovessero ricevere l’avviso di pagamento Tari, entro la scadenza della prima rata, sono invitati a rivolgersi al Servizio Entrate Comunali, per segnalare tale circostanza, verificare e/o aggiornare la loro posizione e richiedere, eventualmente, la ristampa dell’avviso e dei modelli F24.

Scadenze Tari 2023

prima rata: 15 luglio 2023

seconda rata: 15 settembre 2023

terza rata: 15 novembre 2023

quarta rata: 15 gennaio 2024

Rata unica

  • 15 luglio 2023

Modulistica

Imu – Imposta Municipale Propria

Novità anno 2023

  • La Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto l’ ESONERO IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE (art. 1, commi 81 e 82): a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 (invasione di terreni o edifici) c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Ai fini dell’esenzione il soggetto passivo comunica al Comune interessato il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Un’analoga comunicazione deve essere trasmessa al Comune allorché cessi il diritto all’esenzione. L’esenzione dal pagamento dell’IMU è limitata al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni innanzi viste.
  • Per la dichiarazione IMU riferita all’anno 2021: L’art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), così come modificato dal decreto Milleproroghe proroga al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021. Il 30/06/2023 è il termine ultimo per presentare sia le dichiarazioni per l’anno 2021 sia quelle riferite all’anno 2022.

Chi deve pagare l’Imu?

Il presupposto dell’imposta è il possesso di:

  • immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo)
  • aree edificabili
  • terreni agricoli.

(Legge 160/2019, art. 1, comma 740)

I soggetti passivi sono:

  • il proprietario o il titolare di altro diritto reale minore (es. l’usufruttuario, il titolare del diritto di superficie, il titolare del diritto d’uso e di abitazione)
  • il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio
  • il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto
  • il concessionario di aree demaniali
  • l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni censibili condominiali (quali portineria e parti comuni edificio).

(Legge 160/2019, art. 1, comma 768)

Termini di presentazione delle dichiarazioni:

Dichiarazione Imu per variazioni intervenute nell’anno
– presentazione entro il 30.06

Scadenze di versamento:

Acconto
– entro il 16 giugno

Saldo
– entro il 16 dicembre

Canone Unico Patrimoniale

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Airola, ai sensi dell’art. 1, comma 816 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

Il predetto canone sostituisce i seguenti tributi:

  • Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP)
  • Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)
  • Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)
  • Diritto sulle Pubbliche Affissioni (DPA)
  • Canone per l’installazione di mezzi pubblicitari
  • Canone per l’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Airola, ai sensi dell’art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, realizzati anche in strutture attrezzate

Canone Depurazione e Fognatura

Dall’1.10.2008, è attivo l’impianto centralizzato di depurazione delle acque reflue, in tale impianto, le acque raccolte dalla fognatura vengono trattate e rese compatibili con l’ambiente per poter essere rilasciate. Per tale servizio, è dovuto il canone di depurazione.

Con Deliberazione Consiglio n. 5 dell’8.02.2013, l’Amministrazione Comunale ha stabilito di riscuotere in proprio il Canone di depurazione e fognatura, prima affidato alla società ALTO CALORE SPA, tale Società continua a riscuotere i Consumi Idrici, sui quali il Comune calcola i correlati Canoni.

Il canone di depurazione e fognatura a carico dell’utente è calcolato con una quota variabile (euro/mc) commisurata agli effettivi metri cubi di acqua consumata. I dettagli dei consumi idrici, per ogni annualità, sono comunicati al Comune dalla società ALTO CALORE SPA.

La tariffa in vigore è pari ad € 0,258228, per la depurazione, e ad € 0,087798, per la fognatura, per ogni metro cubo di acqua scaricata.

La motivata e comprovata assenza di collegamento alla pubblica rete fognaria da diritto all’utente di essere esentato dai suddetti canoni; tale diritto scaturisce dal mancato utilizzo dello scarico comunale.

Prescrizione biennale

Dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).

Il contribuente, appartenente ad una delle categorie individuate dalla legge e dalle delibere ARERA n. 547/19 e n. 610/21, può eccepire la prescrizione relativamente a tali importi per le fatture con scadenza successiva al 1° gennaio 2020.

Come stabilito dall’Articolo 1 della Delibera Arera 610/21 (Modifiche all’Allegato B alla deliberazione 547/2019/R/IDR), si rende disponibile il modello che può essere utilizzato per eccepire la prescrizione, compilandolo in ogni sua parte ed inoltrandolo con posta certificata all’indirizzo: airola@pec.cstsannio.it, oppure consegnandolo presso l’ufficio protocollo della sede comunale in Corso Matteotti n. 6.

Si avvisano altresì gli utenti, compresi i cessati, che hanno ricevuto gli avvisi di pagamento con scadenza successiva al 1° gennaio 2020 contenenti importi riferiti a consumi risalenti ad oltre due anni che anche per gli stessi è possibile richiedere la prescrizione biennale, anche in assenza dell’apposita informativa circa gli importi prescrittibili.

Ultimo aggiornamento

10 Giugno 2024, 11:26