Canone di Depurazione – Restituzione agli Utenti

  CITTA’ DI AIROLA   Provincia di Benevento   Copia   SERVIZIO FINANZE – CONTABILITÀ   UFFICIO Ragioneria   Determina di Area n.

Data:
6 Giugno 2013

 

CITTA’ DI AIROLA

 

Provincia di Benevento

 

Copia

 

SERVIZIO FINANZE – CONTABILITÀ

 

UFFICIO Ragioneria

 

Determina di Area n. 19 del 22/08/2013

 

Registro Generale n. 301 del 10/10/2013

 

Oggetto:CANONE DI DEPURAZIONE – RESTITUZIONE AGLI

UTENTI IDRICI DEI CANONI RELATIVI ALLE ANNUALITA’ 2004-

2009 COME PREVISTO DALLA L. 13/2009 APPROVAZIONE

CALCOLO SOMME DA RESTITUIRE ED ELENCO CREDITORI.

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

 

Premesso

che la gestione della rete idrica è affidata in concessione alla Società Alto Calore Servizi spa (ACS spa ) già Consorzio interprovinciale Alto Calore per sub ingresso dall’1/1/2002 alla italgas Sud spa;

 

Che

in tale veste la suddetta affidataria ha provveduto fino al 30 Giugno 2013 alla riscossione dei correlati canoni per il servizio fognature e depurazione unitamente al corrispettivo ad essa spettante per fornitura dell’acqua agli utenti idrici comunali ;

 

Che

detti proventi, una volta riversati dalla Società nelle casse dell’Ente sono stati regolarmente appostati in bilancio per le finalità previste dalla norma di riferimento;

 

Che

la stessa Società non provvedeva a riversare tutte le somme incassate per i canoni a partire dall’esercizio 2009 costringendo l’Ente a proporre azioni legali per il recupero di dette somme;

 

Vista

la sentenza n 335 del 2008 della Corte Costituzionale con la quale si stabiliva la 

incostituzionalità dell’art.14 I° comma della Legge 36/94 e dell’art.155 I° comma del D.lgs

 

152/2006 nella parte in cui stabiliscono che la tariffa per la depurazione di acque reflue deve essere

 

pagata dai cittadini anche la dove il depuratore pubblico non esiste oppure non funziona;

 

Visto

l’art.8-sexies, del D.L.n 208/2008, convertito in legge n 13/2009, che ha imposto l’obbligo di procedere alla restituzione della quota di tariffa non goduta, riferita all’esercizio del servizio di depurazione ;

 

Preso

atto che, in aderenza alla richiamata normativa la Giunta Comunale, con delibera n 96 del 16/04/2009 nelle more delle ricognizione delle utenze e degli oneri sostenuti dall’Ente, sospendeva la riscossione del canone di depurazione a decorrere dal 1/07/2009;

 

Visto

il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 30 Settembre 2009 con il quale venivano definiti i criteri ed i parametri per la restituzione agli utenti della quota di tariffa non dovuta e di successivi chiarimenti ministeriali ;

 

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 304 del 21/12/2010 con la quale veniva affidato al Responsabile del Servizio Finanziario, con supporto tecnico del Responsabile del Servizio Edilizia,

 

l’incarico di provvedere concretamente all’attivazione di tutte le procedure necessarie al fine di

 

garantire la restituzione del canone di depurazione agli utenti idrici che ne avessero fatto richiesta

 

previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla norma sopra richiamata;

 

Considerato

che il sottoscritto Responsabile del Servizio ha provveduto in data 14/3/2011 alla 

pubblicazione di un pubblico manifesto per rendere nota alla cittadinanza la possibilità di fare

 

istanza per la restituzione dei canoni di depurazione versati ma non dovuti a seguito del sopra

 

richiamato pronunciamento della Corte di Cassazione;

 

Che, come previsto dalla norma di riferimento, dovevano essere effettuate apposite verifiche  relativamente alle spese sostenute dall’Ente per l’impianto di depurazione ( che andavano decurtate dall’importo da rimborsare ), la data di effettiva attivazione dell’impianto di depurazione e gli investimenti per esso effettuati nel periodo di riferimento;

 

Vista

la nota del 22 Agosto 2011 prot.n. 917/u.t. con la quale il Responsabile dell’Edilizia Privata ha comunicato, rispetto alle richieste di restituzione pervenute all’Ente, l’elenco degli aventi diritto;

 

Vista

la nota prot.n.92/e c2011 con la quale il Responsabile del Servizio Ecologia comunicava i dati relativi alla progettazione , al quadro economico di spesa, al completamento dei lavori, all’autorizzazione per lo scarico e all’effettiva attivazione del depuratore comunale;

 

Vista

la nota prot.n.79 del 14/09/2011 dell’Ufficio LL.PP. con la quale lo stesso comunicava i costi sostenuti per la realizzazione delle opere connesse al funzionamento del depuratore comunale;

 

Considerato che

il Responsabile del Servizio Finanziario, dovendo verificare tutti i costi sostenuti 

dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell’impianto di depurazione in parola, ha

 

richiesto al Sindaco di sottoporre apposito quesito alla competente Sezione Regionale di Controllo

 

per la Campania della Corte dei Conti, tanto in riferimento ai costi sostenuti dalla Provincia di

 

Benevento per la materiale realizzazione del depuratore comunale di Airola;

 

Visto

il parere della stessa Sezione di Controllo pervenuto in data 24/04/2012 con il quale veniva chiarito che non possono essere decurtati i costi relativi alla realizzazione dell’impianto di

 

depurazione sostenuti dalla Provincia in quanto non direttamente gravanti sulle casse comunali;

 

Considerata

la sopra richiamata questione legale con la Società ACS spa deputata alla riscossione del canone di fognatura e depurazione per conto del Comune fino allo scorso 30 Giugno alla quale società, tra l’altro, veniva contestato il mancato invio dei tabulati di dettaglio relativi agli anni 2004/2009 necessari alla verifica delle istanze di rimborso degli utenti idrici;

 

Preso atto che

gli stessi tabulati, in formato elettronico (peraltro mancanti di alcuni importanti 

elementi di riconoscimento quale ad esempio il codice fiscale dell’utente), sono stati trasmessi in

 

data 23 luglio 2013 dopo formale diffida del legale dell’Ente (Avv. Sara Del Tufo);

 

che, a seguito di sospensione proposta con atto di Giunta Comunale n 96 del 16/4/2009 la Società ACS spa dal 1° Luglio 2009 ( come si evince anche dai tabulati da essa prodotti) non ha riscosso il canone di depurazione;

 

che, come previsto dal Decreto 30 Settembre 2009 del Ministero dell’Ambiente pubblicato sulla

 

G.U. dell’8 Febbraio 2010, la restituzione del canone di depurazione viene effettuata anche

 

compensando in bolletta le partite dare e avere con gli utenti idrici.

 

Che

a seguito delle comunicazioni sopra richiamate lo scrivente Responsabile ha provveduto ad individuare le somme che devono essere restituite relativamente al canone di depurazione e ad approntare l’elenco dettagliato degli utenti idrici che hanno effettuato richiesta per i quali deve essere disposta la restituzione del canone di depurazione per il periodo 2004/2009 con i relativi importi;

 

che a tanto si provvederà previa verifica dell’assolvimento da parte dei richiedenti degli obblighi

 

fiscali connessi ( marca da bollo come per legge);

 

DETERMINA

 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

 

approvare l’allegato calcolo delle somme da restituire così come da allegato (A) della presente

 

determinazione;

 

approvare l’allegato (B) elenco degli utenti idrici che hanno diritto al rimborso del canone di

 

depurazione.

 

La presente determinazione non comporta spesa. Essa è immediatamente esecutiva e sarà affissa all’Albo Pretorio per gg. 15 ai fini della generale conoscenza.

 

Il Responsabile del Procedimento

 

F.to Dott. Giuseppe Iadevaia

 

Il Responsabile del Servizio

 

f.to Dott. Giuseppe Iadevaia

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento

15 Ottobre 2020, 17:49